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REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 387

Che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente. (022U0387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
Testo in vigore dal:  28-2-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)

(5) (6) (7) (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".