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REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 387

Che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente. (022U0387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-4-1922 al: 31-12-2005
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonché i relativi regolamenti.
Riconosciuta la convenienza di istituire un Casellario centrale degli infortuni che agevoli il regolare raggiungimento dei fini della legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.