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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 565

Che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi d'istituto e dei professori straordinari delle R. Scuole medie e normali ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679. (023U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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