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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 565

Che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi d'istituto e dei professori straordinari delle R. Scuole medie e normali ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679. (023U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ferma rimanendo la facoltà del Ministro dell'istruzione pubblica di ordinare ispezioni al fine di accertare l'andamento didattico e disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei capi di Istituto e degli insegnanti delle Scuole medesime, sono abolite le ispezioni obbligatorie, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed all'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

I capi d'Istituto incaricati, compiuto il triennio di prova, saranno nominati effettivi in base alle relazioni annuali dei RR. provveditori agli studi, ai giudizi risultanti dalle tabelle informative ed alle eventuali ispezioni disposte dal Ministro della istruzione pubblica.

Gli insegnanti straordinari, alla scadenza del periodo triennale di prova, saranno nominati ordinari, in base alle relazioni annuali che dovranno essere compilate dal capo d'Istituto e sottoposte al parere del R. provveditore agli studi. Il Ministro si varrà, inoltre, a tali effetti, di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative.

Il precedente comma è applicabile anche nei casi in cui si tratti di giudicare della conferma definitiva del passaggio degli insegnanti ordinari da uno ad altro ruolo.