Che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi
d'istituto e dei professori straordinari delle R. Scuole medie e
normali ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio
1914, n. 679. (023U0565)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)