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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1816

Che dal 1° aprile 1923, riduce dei dieci per cento gli assegni locali ai funzionari diplomatici e consolari. (022U1816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))