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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1816

Che dal 1° aprile 1923, riduce dei dieci per cento gli assegni locali ai funzionari diplomatici e consolari. (022U1816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° aprile 1923 gli assegni locali corrisposti in base alle tabelle in vigore, ai funzionari diplomatici e consolari residenti in Paesi a valuta più apprezzata della lira italiana, saranno ridotti del dieci per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.