stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1816

Che dal 1° aprile 1923, riduce dei dieci per cento gli assegni locali ai funzionari diplomatici e consolari. (022U1816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1
     ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))