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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1803

Che abroga le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, num 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento ed alla riproduzione. (022U1803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))