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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1803

Che abroga le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, num 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento ed alla riproduzione. (022U1803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che stabilisce le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dalla pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento e alla riproduzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE CAPITANI D'ARZAGO
- OVIGLIO - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.