Che abroga le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 7
luglio 1918, num 981, concernenti il divieto di macellazione dei
cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei
all'allevamento ed alla riproduzione. (022U1803)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)