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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal:  17-3-1948
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Art. 8

((Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;
b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all'art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369, ovvero in base agli articoli 38 e 38-bis della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.
Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi, ai fini del collocamento nella riserva o in ausiliaria di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento nella riserva o in ausiliaria, adottato ai sensi del presente decreto, non estingue il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento nella riserva o in ausiliaria di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.
Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il ricollocamento a riposo del personale sia di ufficio che su domanda))
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