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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal: 16-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista  la  legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali
di Regio esercito, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  9  maggio  1940,  n.  370, sull'avanzamento degli
ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali
della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n.
1493,  sull'avanzamento  degli  ufficiali  della Marina, e successive
modificazioni;
  Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento
e   l'avanzamento  degli  ufficiali  dell'aeronautica,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  la guerra, per la marina e per
l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Nell'attesa  che  vengano  emanate  disposizioni legislative per la
sistemazione  degli  organici  degli  ufficiali  dell'Esercito, della
Marina   e  dell'Aeronautica,  gli  ufficiali  generali,  colonnelli,
tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente dell'Esercito, e
grandi  corrispondenti del servizio permanente effettivo della Marina
e  dell'Aeronautica,  possono,  con  Regio  decreto,  su proposta del
Ministro  competente,  essere collocati, a seconda delle disposizioni
vigenti  per  ciascuna  Forza armata, nella riserva od in ausiliaria,
con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sara'
indicata  per  ciascun  grado e ruolo con Regi decreti da emanarsi su
proposta  del  Ministro  competente,  d'intesa con il Ministro per il
tesoro.