stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1948

Nuovo testo delle condizioni e tariffe del trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. (034U1948)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 911 (in G.U. 19/06/1935, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-1-1949
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1948, N. 1456))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1948, N. 1456))

Le norme e condizioni di nuove tariffe per i trasporti delle persone, le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi, in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introito; gli aumenti e le riduzioni di tariffa, in quanto non abbiano carattere generale, ed i prezzi speciali di concorrenza, di durata illimitata, sono approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.
Sono approvate dal Ministro per le comunicazioni:
a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico o diminuzione di introito;
b) le facilitazioni temporanee, da accordarsi con provvedimento di volta in volta, riguardanti biglietti a prezzo ridotto per determinati periodi stagionali o per determinate regioni; quelle per esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili;
c) le facilitazioni per trasporti isolati o collettivi e per una volta tanto;
d) le facilitazioni di abbonamento a favore di Amministrazioni pubbliche od enti d'interesse pubblico, richieste per conto delle Amministrazioni stesse;
e) i prezzi speciali di concorrenza per periodi di durata temporanea.
(7)
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Puppini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 148. - Mancini.

---------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono soppressi i commi b), c) e d) dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911".