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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal:  9-7-1959
aggiornamenti all'articolo

Art. 15



Gli apparecchi riceventi a valvole e quelli a cristallo, le valvole termoioniche, gli altoparlanti, i ricevitori, i Condensatori variabili, e i trasformatori sono sottoposti a tassa nella misura seguente:

a) per ogni apparecchio a valvole il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconti, abbuoni, od altro, con un minimo di L.30. Gli importatori hanno l'obbligo di specificare nella prescritta dichiarazione doganale, il prezzo cui intendono vendere nel Regno gli apparecchi soggetti a tassa; (11)

b) per ogni apparecchio a cristallo L. 12; (9)

c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, L. 6.

Ogni valvola multipla è soggetta a tante volte la tassa di L. 6 quante sono le valvole che essa rappresenta; (5) (6)

d) per ogni altoparlante, anche se esso costituisce una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, L. 24; (6)

e) per ogni ricevitore a un solo auricolare L. 3, e per ogni ricevitore a due auricolari L. 6; (6)

f) per ogni condensatore variabile L. 6; (6)

g) per ogni trasformatore di alta o bassa frequenza lire 6. (6) (14)
Le contestazioni circa l'applicazione delle tasse indicate nel presente articolo saranno definite dal Ministero delle finanze, sentito, ove occorra, il Collegio consultivo dei periti doganali, seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 NOVEMBRE 1927, N. 2207, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 MAGGIO 1928, N. 1950, COME MODIFICATO DALLA L. 27 MAGGIO 1959, N. 398))
.
((18))


La detta percentuale del 10 per cento sarà devoluta, per le tasse riscosse nelle Colonie, ai rispettivi Governi.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 3 marzo 1932, n. 246, convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1932, n. 650, nel modificare l'art. 8, comma 1, lettera c) del Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La tassa di cui al comma c) dell'art. 8 del R. decreto legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene fissata in L. 10, e deve essere applicata indistintamente a tutti i tipi di valvole termoioniche, anche se rigenerate, siano esse destinate alla ricezione od alla trasmissione, nonché alla rettificazione di correnti elettriche industriali".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 20 luglio 1934, n. 1203, convertito senza modificazioni dalla L. 28 marzo 1935, n. 857, nel modificare l'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), f), e g) del Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "A decorrere dal 1° agosto 1934, le tasse prevedute alle lettere e), f) e g) dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, sono abolite.
La tassa sulle valvole termoioniche di cui al comma c) dell'art. 8 suddetto [...] è unificata nella misura di lire undici per ogni valvola, sia essa semplice o multipla.
La tassa di cui al comma d) dell'art. 8 suddetto, è ridotta a lire dodici per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire parte inscindibile di un apparecchio radioricevente".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 706, nel modificare l'art. 8, comma 1, lettera b) del Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Gli apparecchi radioriceventi a cristallo, di cui all'art. 8 lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, sia completi, sia mancanti di cuffia o di rivelatore a cristallo (detector) o di entrambe le dette parti, sono soggetti alla tassa di lire dieci.
I rivelatori a cristallo (detector) sono soggetti alla tassa unitaria di lire una, siano essi completi, o non, del relativo cristallo.
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 12 luglio 1940, n. 1106, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 17 aprile 1931, n. 589, convertito senza modificazioni dalla 21 dicembre 1931, n. 1823, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa prevista, dall'art. 3 del R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1823, è stabilita nella misura ridotta di lire 10 per gli apparecchi riceventi idonei alla audizione delle stazioni radiofoniche nazionali, e destinati alla diffusione nelle organizzazioni del Regime e nelle masse popolari".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le tasse di fabbricazione sul materiale radiofonico di cui all'art. 15 del R. decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917, [...] alle quali sono soggetti gli apparecchi radio riceventi, le valvole, gli altoparlanti e i rivelatori a cristallo, sono fissate nella misura seguente:
a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconto, abbuoni od altro, con un minimo di lire 100. Gli importatori hanno l'obbligo di specificare sulla prescritta dichiarazione doganale il prezzo al quale intendono vendere in Italia gli apparecchi soggetti a tassa;
b) per ogni apparecchio a cristallo lire 25;
c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, di qualsiasi tipo, indistintamente sia destinata alla ricezione che alla trasmissione e rettificazione di correnti elettriche industriali, lire 55;
d) per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, lire 60;
e) per ogni altoparlante staccato dal corpo dell'apparecchio, lire 120;
f) per ogni rivelatore a cristallo, lire 10".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica decorre dal 24 gennaio 1946.
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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 27 maggio 1959, n. 398, nel modificare l'art. 8, penultimo comma del Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto per le tasse radiofoniche corrisposte dai contribuenti dal 1° luglio 1959.