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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal: 8-8-1947
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924; 
 
  Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924; 
 
  Visto il R. decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925; 
 
  Riconosciuta  la  convenienza  di  stabilire  nuove  norme  per  il
servizio  di  radioaudizione  circolare  e  per  l'uso  di   stazioni
radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo sperimentale; 
 
  Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Comunicazioni, di  concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze,  per
l'economia nazionale, per la marina e per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  I  concessionari  di  stazioni   trasmittenti   per   servizio   di
radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone  annuo
anticipato non inferiore a L. 5000, il cui  ammontare  sara'  fissato
nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente. ((16)) 
 
  Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di  radioaudizione  e'
consentito  di  diramare  soltanto   concerti   musicali,   audizioni
teatrali,  conferenze,  prediche,  discorsi,   lezioni,   pubblicita'
commerciale e simili, nonche'  notizie;  queste  ultime  pero'  sotto
garanzie da determinarsi nel decreto di concessione. 
 
  E' esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi. 
 
  Ai concessionari suddetti e' fatto obbligo di tenere  gratuitamente
a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le  stazioni  in
concessione per la  trasmissione  di  notizie  circolari  d'interesse
pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di
concessione. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947,  n.  656
ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "Il  canone  annuo  di
concessione  per  l'esercizio   delle   stazioni   radiodiffonditrici
dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, previsto
[...] dall'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925,  n.  1917,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, viene stabilito in lire
sessantamila salvo il disposto di cui al successivo art. 2". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.