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LEGGE 3 maggio 1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

note: Entrata in vigore della legge: 25-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  25-5-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Accesso ai ruoli del personale docente)
1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.
L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".
3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".
4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.
6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".
- Il testo dell'art. 442 del testo unico citato, è il seguente:
"Art. 442. (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola meterna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo .
2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'art. 121.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 51.
4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica".
- Il testo dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dlela Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), è il seguente:
"Art. 17. - 1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.
2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti per le quali resta fermo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso.
3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.
4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere sulla base del titolo di abilitazione ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.
6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.
7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1988, n. 323 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione dlela spesa della pubblica istruzione), è il seguente:
"Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 (a), sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.
2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale.
Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.
6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti".
- Il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organi, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), è il seguente:
"Art. 43 (Docenti di educazione fisica senza titolo). - I docenti di educazione fisica e di attività ginnicosportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi di servizi nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980/81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la
conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti di cui al presente articolo, che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedene art. 38.
Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo".
"Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedene articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia salvo il diritto alcompletamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di
pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti di cui al precedente terzo comma, debbono
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedene primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve comunque aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo".
- Il testo dell'art. 440 del testo unico citato, è il
seguente:
"Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno di formazione di Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni: per la sua validità è richiesto un servizio minimo di centottanta giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo".
- Il testo dell'art. 404 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
14. (Abrogato).
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni
giudicatrici
dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal
servizio
Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (1): 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g.
- 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g.
- 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
(1) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute".


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 40 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 40 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola meterna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artisticoprofessionale, anche dei titoli artisticoprofessionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti.
Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
18. (Abrogato).
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è conferita".
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, supplemento ordinario del 17 febbraio 1992, è il seguente:
"Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 684, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.