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LEGGE 3 maggio 1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

note: Entrata in vigore della legge: 25-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2024)
Testo in vigore dal: 25-5-1999
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              (Accesso ai ruoli del personale docente) 
 
  1. L'articolo 399 del testo unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
seguito denominato "testo unico", e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 399. - (Accesso  ai  ruoli)  -  1.  L'accesso  ai  ruoli  del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,  mediante
concorsi per titoli ed  esami  e,  per  il  restante  50  per  cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. 
  2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per  titoli  ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi  vanno
ad aggiungersi a quelli  assegnati  alla  corrispondente  graduatoria
permanente.  Detti  posti  vanno  reintegrati  in   occasione   della
procedura concorsuale successiva. 
  3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento
ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni  scolastici  e
in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione  del
presente comma non si applica al personale  di  cui  all'articolo  21
della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 
  2. All'articolo 400 del testo unico, al comma  1  sono  premessi  i
seguenti: 
  "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base  regionale
con frequenza triennale, con possibilita'  del  loro  svolgimento  in
piu'  sedi  decentrate  in  relazione  al  numero  dei   concorrenti.
L'indizione  dei  concorsi  e'  subordinata   alla   previsione   del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio  di  riferimento,
di  un'effettiva  disponibilita'  di   cattedre   o   di   posti   di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  442  per
le  nuove  nomine  e  dalle  disposizioni  in  materia  di  mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici  contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei  passaggi  di
cattedra o di ruolo attuati a  seguito  dei  corsi  di  riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo  quanto  disposto
dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  02. All'indizione  dei  concorsi  regionali  per  titoli  ed  esami
provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  che  determina
altresi'   l'ufficio   dell'amministrazione   scolastica   periferica
responsabile dello svolgimento dell'intera  procedura  concorsuale  e
della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in
ragione dell'esiguo numero dei  candidati,  si  ponga  l'esigenza  di
contenere gli  oneri  relativi  al  funzionamento  delle  commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone  l'aggregazione  territoriale  dei
concorsi,   indicando   l'ufficio   dell'amministrazione   scolastica
periferica  che  deve  curare  l'espletamento  dei   concorsi   cosi'
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli  disponibili
nella regione. 
  03.  I  bandi  relativi  al  personale  educativo,  nonche'  quelli
relativi al personale docente della scuola  materna  e  della  scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i  posti  delle
scuole e  sezioni  speciali  da  conferire  agli  aspiranti  che,  in
possesso  dei  titoli  di  specializzazione  richiesti,  ne  facciano
domanda". 
  3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, e'  inserito
il seguente: 
  "15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente della scuola secondaria puo' essere  attribuito
un punteggio aggiuntivo per il superamento di una  prova  facoltativa
sulle tecnologie informatiche". 
  4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico e' sostituito  dal
seguente: 
  "17. Le graduatorie  relative  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami
restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria  relativa
al concorso successivo corrispondente". 
  5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico e' abrogato. 
  6. L'articolo 401 del testo unico e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie  relative
ai concorsi per  soli  titoli  del  personale  docente  della  scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i  licei  artistici  e
gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie  permanenti,  da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399,  comma
1. 
  2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono  periodicamente
integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno  superato  le  prove
dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per  la  medesima
classe di concorso e il medesimo  posto,  e  dei  docenti  che  hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria  permanente
di altra  provincia.  Contemporaneamente  all'inserimento  dei  nuovi
aspiranti  e'   effettuato   l'aggiornamento   delle   posizioni   di
graduatoria di  coloro  che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
permanente. 
  3. Le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  secondo
modalita' da definire con regolamento da  adottare  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione,  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e
l'integrazione  delle  graduatorie  permanenti  sono   improntate   a
principi di semplificazione e snellimento dell'azione  amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono gia'  inclusi
in graduatoria. 
  4. La collocazione nella  graduatoria  permanente  non  costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 
  5.  Le  graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo
l'esaurimento delle corrispondenti  graduatorie  compilate  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,  e  trasformate
in graduatorie nazionali  dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie  provinciali  di  cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
  6.   La   nomina   in   ruolo    e'    disposta    dal    dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 
  7.  Le  disposizioni  concernenti  l'anno  di  formazione  di   cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente  assunto  in
ruolo ai sensi del presente articolo. 
  8. La rinuncia alla nomina in ruolo  comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  9. Le norme di  cui  al  presente  articolo  si  applicano,  con  i
necessari adattamenti, anche  al  personale  educativo  dei  convitti
nazionali, degli educandati  femminili  dello  Stato  e  delle  altre
istituzioni educative". 
  7. All'articolo 404 del testo unico,  il  comma  14  e  il  secondo
periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente,  la  costituzione
delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei  compensi  per  i
concorsi per soli titoli, sono abrogati. 
    

            Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            2.  I  soggetti  di cui al comma 1 hanno la precedenza in
          sede di trasferimento a domanda".
            -  Il  testo  dell'art. 442 del testo unico citato, e' il
          seguente:
            "Art.  442.  (Dotazioni  organiche).  -  1.  Le dotazioni
          organiche  dei  ruoli  provinciali  della  scuola  meterna,
          nonche'  le  dotazioni  organiche  provinciali della scuola
          media  e  degli  istituti e scuole di istruzione secondaria
          superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono
          rideterminate annualmente entro il 31 marzo .
            2.  L'organico  provinciale  della  scuola  elementare e'
          determinato ai sensi dell'art. 121.
            3.   A   decorrere  dall'anno  scolastico  1994-1995  gli
          organici  sono  rideterminati in relazione alle prevedibili
          cessazioni  dal  servizio  e,  comunque,  nel  limite delle
          effettive  esigenze  di funzionamento delle classi previste
          dal piano di cui all'art. 51.
            4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli
          organici  e  la  programmazione delle nuove nomine in ruolo
          sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro della pubblica
          istruzione,  di concerto con i Ministri del tesoro e per la
          funzione pubblica".
            -  Il  testo  dell'art.  40,  comma  10,  della  legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "10.  I  concorsi  per titoli ed esami a cattedre e posti
          d'insegnamento   nelle  scuole  secondarie  possono  essere
          indetti  al  fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
          che   presentano   maggiore   fabbisogno   e   per   ambiti
          disciplinari  comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
          scuole  e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
          si puo' accedere con il medesimo titolo di studio".
            -  Il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  dlela  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
            -  Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988,
          n.  140  (Misure urgenti per il personale della scuola), e'
          il seguente:
            "Art.  17.  -  1.  Le  immissioni in ruolo previste negli
          articoli  11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti
          della disponibilita' dei relativi posti.
            2.  Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti
          disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per
          gli  anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato
          le  procedure dei trasferimenti per le quali resta fermo il
          disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio
          1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto
          dal  precedente  articolo  4, in materia di validita' delle
          corrispondenti  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed
          esami.  Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni
          stesse  e'  destinato  il  50  per cento dei predetti posti
          disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili
          i posti gia' messi a concorso.
            3.  Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  11,  14  e  15  sono
          inseriti,  a  domanda, in apposite graduatorie provinciali,
          distinte   a   seconda   delle  decorrenze  giuridiche,  da
          compilare,   per  il  personale  docente,  in  relazione  a
          ciascuna  classe  di concorso o tipo d'insegnamento, e, per
          il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario, in
          relazione   a   ciascuna  qualifica  funzionale  o  profilo
          professionale,  sulla  base  del punteggio con il quale gli
          interessati  sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno
          dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile
          ai  fini dell'immissione in ruolo o in mancanza, sulla base
          della  valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi
          delle norme vigenti nel tempo.
            4.  Gli  aventi  diritto  all'immissione in ruolo possono
          scegliere   sulla  base  del  titolo  di  abilitazione  ove
          prescritto,  o,  negli  altri  casi,  del titolo di studio,
          soltanto  una  graduatoria  in  cui  chiedere  l'iscrizione
          nell'ambito  di  una  delle  province  in  cui  essi  hanno
          prestato  il  servizio  che  da'  titolo  all'immissione in
          ruolo.  Essi  possono altresi' chiedere l'iscrizione in una
          seconda  graduatoria  di  altra  provincia,  nella quale si
          inseriranno  dopo  l'ultimo aspirante, conservando comunque
          la posizione acquisita nella prima graduatoria.
            5.  Coloro  i  quali  siano  compresi  nelle  graduatorie
          provinciali  compilate  ai  fini  dell'immissione in ruolo,
          hanno  precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
          annuali   e   temporanee   della  provincia  in  cui  hanno
          presentato  domanda  ai  sensi  del comma 4, primo periodo,
          sulla  base  della  posizione  occupata  nelle  graduatorie
          provinciali  e,  rispettivamente,  di istituto, nelle quali
          ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.
            6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e
          dell'art.  14,  comma  3,  la  scelta  delle graduatorie e'
          operata  con riferimento a due province di gradimento degli
          interessati.
            7.  Le  graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della
          legge  16  luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da
          compilare in applicazione del presente articolo".
            -  Il  testo  dell'art.  8-bis  del decretolegge 6 agosto
          1988,  n.  323  (Finanziamento  del contratto del personale
          della  scuola  per  il  triennio  1988-90  e  norme  per la
          razionalizzazione  e  la riqualificazione dlela spesa della
          pubblica istruzione), e' il seguente:
            "Art.  8-bis  (Graduatorie  nazionali  per  la nomina del
          personale  precario).  -  1. Le graduatorie provinciali, di
          cui  all'art.  17  del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
          n.  246  (a),  sono  soppresse e trasformate in graduatorie
          nazionali.
            2.   L'inserimento   nelle   graduatorie   nazionali   e'
          effettuato  d'ufficio  sulla  base  del punteggio acquisito
          nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi'
          inseriti  nelle  graduatorie  nazionali coloro i quali, pur
          avendone   i  requisiti,  non  sono  stati  iscritti  nelle
          graduatorie  provinciali per la mancata presentazione della
          relativa  domanda  nei  termini  prescritti. A tal fine gli
          stessi  devono  presentare la domanda entro quindici giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto.
            3.   Le   nomine   sono   disposte   in   relazione  alla
          disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale.
          Coloro  che  non  accettano la nomina sono cancellati dalla
          graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
            4.   Si  da'  luogo  alle  nomine  anche  durante  l'anno
          scolastico,  con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno
          scolastico  in  corso  e  con  l'obbligo  di assunzione del
          servizio   nella   sede   assegnata  dall'inizio  dell'anno
          scolastico successivo.
            5.  A  decorrere  dall'anno scolastico 1988-1989 e per il
          quadriennio   successivo  gli  iscritti  nella  graduatoria
          nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno
          diritto  di  precedenza  assoluta  per le nomine relative a
          posti  e cattedre eventualmente disponibili nella provincia
          di provenienza.
           6.  Per  il  quadriennio  di  cui al comma 5 la quota dei
          posti  destinata  ai  trasferimenti  e'  elevata al 100 per
          cento dei posti vacanti".
            -  Il  testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
          1982,  n.  270 (Revisione della disciplina del reclutamento
          del  personale  docente  della  scuola materna, elementare,
          secondaria  ed  artistica,  ristrutturazione  degli organi,
          adozione  di  misure  idonee  ad  evitare  la formazione di
          precariato    e   sistemazione   del   personale   precario
          esistente), e' il seguente:
            "Art. 43 (Docenti di educazione fisica senza titolo). - I
          docenti    di    educazione    fisica    e   di   attivita'
          ginnicosportive, sprovvisti del titolo di studio specifico,
          nominati  dai presidi su designazione dei provveditori agli
          studi  di  servizi  nell'anno  scolastico  1980-1981  e che
          abbiano  almeno  tre  anni  complessivi  di servizio, hanno
          titolo  ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983,
          anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento
          svolte  nel predetto anno 1980/81 e nella stessa provincia,
          salvo  il  diritto  al  completamento  d'orario.  Essi sono
          mantenuti  in  servizio fino al conseguimento del titolo di
          studio  e,  qualora  lo  conseguano,  sino al conseguimento
          dell'abilitazione all'insegnamento.
            Il  titolo  di  studio deve essere conseguito in appositi
          corsi  speciali  -  la  cui  frequenza  e'  obbligatoria  -
          organizzati  dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, entro un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
            L'abilitazione  all'insegnamento  deve  essere conseguita
          nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la
           conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
          I docenti di cui al presente articolo, che abbiano
          conseguito  l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi del
          precedente  comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio
          fino all'immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui
          sono  collocati  in  apposite  graduatorie  provinciali, da
          compilare,  sulla  base  del  titolo  di abilitazione e dei
          titoli  di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti
          disponibili ogni anno.
            I  docenti  di  cui  al precedente comma, sono immessi in
          ruolo dopo i docenti di cui al precedene art. 38.
            Gli  anni  di  servizi,  richiesti dal presente articolo,
          sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio
          effettivo in ciascun anno.
            E' comunque computato come anno di servizio quello per il
          quale  l'interessato  abbia maturato ai sensi delle vigenti
          disposizioni,  il  diritto alla retribuzione per il periodo
          estivo".
            "Art.  44  (Norme  particolari  per docenti di educazione
          musicale).  - I docenti di educazione musicale, in servizio
          nell'anno  scolastico  1980-1981, i quali siano in possesso
          dell'attestato  finale  dei  corsi musicali straordinari di
          cui  al  precedene articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a
          partecipare   alla   sessione   riservata   di   esami   di
          abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art.
          35.
            Essi   hanno   titolo   ad   essere  riassunti  nell'anno
          scolastico  1982-1983,  anche  in  soprannumero, nei limiti
          delle  ore  di  insegnamento  svolte  nell'anno  scolastico
          1980-1981   e  nella  stessa  provincia  salvo  il  diritto
          alcompletamento  di orario. Essi sono mantenuti in servizio
          fino  al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata
          la sessione riservata di esami di abilitazione.
            Analogamente  ed  alle  stesse condizioni hanno titolo ad
          essere  riassunti  i  docenti  di  educazione  musicale, in
          servizio  nell'anno  scolastico  1980-1981,  sprovvisti  di
          diploma.   Essi   sono   mantenuti   in  servizio  fino  al
          conseguimento  del diploma e qualora lo conseguano, sino al
          conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
            Il  diploma  deve  essere  conseguito  in  appositi corsi
          speciali  organizzati  dai  conservatori di musica, secondo
          modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentito il consiglio nazionale della
          pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            Detti   corsi  -  la  cui  frequenza  e'  obbligatoria  -
          riguarderanno  la  didattica della musica e, per coloro che
          non  abbiano  compiuto studi pianistici anche lo studio del
          pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di
          pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
          I docenti di cui al precedente terzo comma, debbono
          conseguire   l'abilitazione   all'insegnamento   nel  primo
          concorso  ordinario  che  sara' indetto dopo la conclusione
          dei corsi speciali di cui al comma precedente.
            I    docenti    di    educazione    musicale,   di   cui,
          rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente
          terzo  comma,  i  quali  abbiano  conseguito l'abilitazione
          all'insegnamento,  sono ulteriormente mantenuti in servizio
          sino  alla  immissione  in ruolo da disporre nell'ordine in
          cui   sono   collocati  in  apposite  distinte  graduatorie
          provinciali,   da   compilare  sulla  base  del  titolo  di
          abilitazione  e  dei  titoli di servizio in relazione al 50
          per cento dei posti disponibili ogni anno.
          I  docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di
          cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui
          al precedene primo comma.
            Il  servizio  prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non
          deve essere inferiore a centottanta giorni o deve comunque
          aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo".
           - Il testo dell'art. 440 del testo unico citato, e' il
          seguente:
            "Art.  440  (Anno  di formazione). - 1. Durante l'anno di
          formazione di Ministero della pubblica istruzione assicura,
          promuovendo  opportune intese a carattere nazionale con gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento  educativi  e  le  universita',  e  tramite i
          provveditorati  agli  studi, la realizzazione di specifiche
          iniziative di formazione.
            2.  L'anno  di formazione ha inizio con l'anno scolastico
          dal  quale  decorrono le nomine e termina con la fine delle
          lezioni:  per  la  sua  validita'  e' richiesto un servizio
          minimo di centottanta giorni.
            3.  L'anno  di  formazione e' svolto, anche per i docenti
          nominati  in  relazione  a  disponibilita' risultanti dalle
          dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
          dello  stesso  tipo  di  quelle  cui si riferiscono i posti
          messi  a  concorso. I docenti sono addetti all'espletamento
          delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
          all'utilizzazione  dei  docenti  delle  dotazioni organiche
          aggiuntive previste dall'art. 455.
            4.  Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine
          dell'anno  di  formazione, discutono con il comitato per la
          valutazione  del  servizio una relazione sulle esperienze e
          sulle  attivita'  svolte.  Sulla base di essa e degli altri
          elementi  di  valutazione  forniti  dal capo d'istituto, il
          comitato  per la valutazione del servizio esprime il parere
          per la conferma in ruolo.
            5.  Il  disposto  di  cui  al  comma  4 non si applica al
          personale   educativo   dei   convitti   nazionali,   degli
          educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
          istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
          di danza.
            6.  Compiuto  l'anno  di  formazione il personale docente
          consegue  la conferma in ruolo con decreto del provveditore
          agli  studi  tenuto  conto  del  parere del comitato per la
          valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo".
            -  Il  testo  dell'art.  404 del testo unico citato, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni
          giudicatrici   dei   concorsi  per  titoli  ed  esami  sono
          presiedute da un professore universitario o da un preside o
          direttore  didattico  o  da  un  ispettore  tecnico  e sono
          composte  da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di
          anzianita'  nel  ruolo,  titolari degli insegnamenti cui si
          riferisce   il   concorso  ed  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti  dal  Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il   consiglio   nazionale  della  pubblica  istruzione.  A
          ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
          il  personale  amministrativo  con qualifica funzionale non
          inferiore alla quarta.
            2.  Il  presidente  ed  i  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici  sono  nominati,  a seconda della competenza a
          curarne   l'espletamento,   dal  sovrintendente  scolastico
          regionale  ovvero  dal  provveditore  agli studi. Almeno un
          terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso
          femminile, salvo motivata impossibilita'.
            3.  Essi  sono scelti nell'ambito della regione in cui si
          svolgono i concorsi stessi.
            4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a
          seconda che trattasi di personale direttivo e docente della
          scuola    in   quiescenza,   ovvero   di   personale   che,
          contestualmente  alla  domanda  di inclusione negli elenchi
          stessi,  abbia  espresso  formale rinuncia alla facolta' di
          chiedere  l'esonero  dal servizio e di personale che a tale
          esonero  non  intenda  rinunciare; i nominativi sono tratti
          dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine,
          al  primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza
          non  deve  aver  superato  il  settantesimo anno di eta' al
          momento   dell'inizio   del   concorso.  Per  il  personale
          ispettivo  e  direttivo,  gli  elenchi  sono  compilati dal
          consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione;  per  il
          personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
            5.   Per  i  professori  universitari  gli  elenchi  sono
          compilati dal consiglio universitario nazionale.
            6.  Ai  fini  di  cui  all'art. 400, comma 3, il Ministro
          della  pubblica  istruzione determina, con proprio decreto,
          sentito  il  consiglio nazionale della pubblica istruzione,
          criteri   integrativi   per  la  nomina  delle  commissioni
          giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali
          dei  relativi  componenti.  Nella formazione delle predette
          commissioni   e'   assicurata  la  presenza  di  almeno  un
          componente   idoneo   ai   fini   dell'accertamento   della
          conoscenza  della  lingua  straniera  oggetto  della  prova
          facoltativa,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla nomina di
          membri  aggregati,  in possesso dei requisiti stabiliti con
          il predetto decreto.
            7.  Ove  non  sia  possibile  reperire tra gli insegnanti
          elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei
          requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati
          insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo
          i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
            8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le
          proprie   funzioni  limitatamente  alla  valutazione  della
          relativa prova.
            9.  Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
          propria  ordinanza,  sentito  il  consiglio nazionale della
          pubblica  istruzione,  le  modalita'  di  formazione  degli
          elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
            10.  Modalita'  analoghe  sono  seguite per la scelta dei
          componenti  le commissioni giudicatrici dei concorsi per il
          reclutamento  del  personale  educativo  delle  istituzioni
          educative  statali. Esse sono presiedute preferibilmente da
          un  rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli
          educandati  femminili  dello  Stato,  da un direttore delle
          scuole  speciali statali, ovvero dal preside di un istituto
          tecnico  o  professionale  con  annesso  convitto,  e  sono
          composte  da  due  istitutori  o  istitutrici  o assistenti
          educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
            11.  Qualora  il  numero  dei concorrenti sia superiore a
          500,  le  commissioni  sono integrate, seguendo le medesime
          modalita'  di  scelta, con tre altri componenti, di cui uno
          puo'  essere  scelto tra i presidi e i direttori didattici,
          per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
            12.    In    tal    caso   essi   si   costituiscono   in
          sottocommissioni,  alle  quali  e'  preposto  il presidente
          della  commissione originaria, che a sua volta e' integrata
          da  un altro componente e si trasforma in sottocommissione,
          in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento
          di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
            13.  Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
          commissioni    e    le    sottocommissioni    giudicatrici,
          rinunciatari  o  decaduti  dalla nomina, provvede l'ufficio
          scolastico   preposto   allo  svolgimento  delle  procedure
          concorsuali.
             14. (Abrogato).
            15.  Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29  e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti
          in  gettoni  di  presenza, di lire sessantacinquemila lorde
          ciascuno,  per  giornata  di seduta, in relazione al numero
          delle   giornate   e   per  l'importo  complessivo  massimo
          rapportato  al  tempo  assegnato  per  la conclusione della
          procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non e'
          dovuto  alcun  compenso  al  personale  direttivo e docente
          della scuola in attivita' che non rinunci all'esonero dagli
          obblighi  di servizio che esso puo' ottenere per il periodo
          di svolgimento del concorso.
                Compensi dovuti ai componenti delle commissioni
                                 giudicatrici
             dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal
                                   servizio
             Numero dei candidati: fino a 100;
            Numero  delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
          3 o piu';
            Tempo  e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. -
          43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
             Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
             Numero dei candidati: da 101 a 200;
            Numero  delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
          3 o piu';
            Tempo  e  sedute assegnate (1): 50 g.- 43 sedute; 75 g. -
          62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
             Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
             Numero dei candidati: da 201 a 300;
            Numero  delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
          3 o piu';
            Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. -
          88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
             Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
             Numero dei candidati: da 301 a 400;
            Numero  delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
          3 o piu';
            Tempo  e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g.
          - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
             Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
             Numero dei candidati: da 401 a 500;
            Numero  delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
          3 o piu';
            Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g.
          - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
             Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
            (1)  Non  comprende  i  venti  giorni  necessari per dare
          comunicazione  ai  candidati  della  loro  ammissione  alle
          eventuali prove pratiche e a quelle orali.
            16.  Qualora  il  concorso  si  concluda  oltre  il tempo
          massimo  assegnato,  l'importo  complessivo  dei gettoni di
          presenza,  determinato  in base al totale delle giornate in
          cui  vi  sono  state  sedute,  e'  ridotto al cinquanta per
          cento.  Nei  confronti  dei  componenti  che  si  dimettano
          dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
          loro    attribuibili   e'   operata   un'uguale   riduzione
          sull'importo  calcolato in base al numero delle giornate in
          cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute".

    
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 40 del  testo  unico  approvato  con
          D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
            "Art. 40 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi
          per titoli ed esami sono  indetti  su  base  regionale  con
          frequenza triennale, con possibilita' del loro  svolgimento
          in  piu'  sedi  decentrate  in  relazione  al  numero   dei
          concorrenti. L'indizione dei concorsi e'  subordinata  alla
          previsione del verificarsi nell'ambito della  regione,  nel
          triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita'  di
          cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto
          previsto  dall'art.  442  per  le  nuove  nomine  e   dalle
          disposizioni in  materia  di  mobilita'  professionale  del
          personale  docente   recate   dagli   specifici   contratti
          collettivi nazionali decentrati,  nonche'  del  numero  dei
          passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi
          di riconversione professionale. Per  la  scuola  secondaria
          resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma  10,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
            02. All'indizione dei concorsi regionali  per  titoli  ed
          esami provvede il Ministero della pubblica istruzione,  che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo numero dei candidati, si  ponga  l'esigenza  di
          contenere  gli  oneri  relativi  al   funzionamento   delle
          commissioni    giudicatrici,    il    Ministero     dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          disponibili nella regione. 
            03. I bandi  relativi  al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola meterna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
            1. I concorsi constano  di  una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per  gli  insegnamenti  di  natura  artisticoprofessionale,
          anche dei titoli artisticoprofessionali e, per le scuole  e
          per le classi di concorso per le quali sia prescritto,  del
          titolo   di   abilitazione   all'insegnamento,   ove   gia'
          posseduto. 
            2. E' stabilita piu' di  una  prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
            3.  Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per   l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
            4.  Per  la  valutazione  della  prova   facoltativa   le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
            5. Il Ministero della pubblica  istruzione  determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
            6.  Fermo  restando  quanto   previsto   per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
            7.  Per  il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
            8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi,
          nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli,
          sono stabiliti dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
            9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento  punti
          di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o  pratiche,
          quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
            10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche  e  la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una 
          votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 
            11. La valutazione delle  prove  scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
            12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di  studio
          universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti  dagli
          articoli 3 e 4 della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  i
          candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte,
          grafiche  o  pratiche   e   la   prova   orale   conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
            13. Terminate la prova o le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
            14. Nei concorsi per titoli ed  esami  e'  attribuito  un
          particolare   punteggio    anche    all'inclusione    nelle
          graduatorie di precedenti concorsi  per  titoli  ed  esami,
          relativi alla stessa  classe  di  concorso  o  al  medesimo
          posto. 
            15. La graduatoria di  merito  e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. 
            15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai
          ruoli del personale docente della  scuola  secondaria  puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
            16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo   svolgimento   delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
            17. Le graduatorie relative ai  concorsi  per  titoli  ed
          esami restano  valide  fino  all'entrata  in  vigore  della
          graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. 
             18. (Abrogato). 
            19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano  in
          una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o
          posti eventualmente disponibili. 
            20.  I  provvedimenti  di  nomina   sono   adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
            21.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta   la
          decadenza dalla graduatoria per la quale la  nomina  stessa
          e' conferita". 
            - Il testo dell'art. 21 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104  (Leggequadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  e  i
          diritti  delle  persone  handicappate),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  39,  supplemento  ordinario  del  17
          febbraio 1992, e' il seguente: 
            "Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1.  La
          persona handicappata con un grado di invalidita'  superiore
          ai due terzi o  con  minorazioni  iscritte  alle  categorie
          prima, seconda e terza della tabella A annessa  alla  legge
          10 agosto 1950, n. 684, assunta presso  gli  enti  pubblici
          come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha  diritto
          di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.