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LEGGE 16 luglio 1984, n. 326

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  3-8-1989
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.
Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326"