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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 24

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1996)
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Testo in vigore dal:  1-2-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.
2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 56- bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 357/1989 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) è il seguente:
"Art. 9. - 1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.
1- bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1- bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
3- bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1- bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie".