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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 24

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1996)
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Testo in vigore dal: 1-2-1994
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli  direttivi
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi,
sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie  hanno  validita'
triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio
di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. 
  2. Qualora le graduatorie dei concorsi  per  titoli  ed  esami  per
l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti  del  Ministro
della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990,  17  aprile
1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20  aprile  1990  e  26  aprile
1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie  speciale  -  n.
56- bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad  esse
assegnati,  questi   vanno   ad   aggiungersi   alla   corrispondente
graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre  1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,
n. 417. Detti posti  vanno  reintegrati  in  occasione  del  concorso
successivo per l'accesso al ruolo direttivo. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. n.  357/1989  (Norme  in
          materia di reclutamento del personale della scuola)  e'  il
          seguente: 
             "Art. 9. - 1. I docenti che, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, abbiano superato le  prove  di
          un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso
          per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
          del personale direttivo, nonche'  coloro  che  siano  stati
          ammessi al concorso con  riserva  hanno  titolo  ad  essere
          immessi  nei  predetti  ruoli  purche'  in   possesso   dei
          prescritti requisiti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se
          appartenenti a ruoli di  altro  tipo  o  grado  di  scuola,
          abbiano titolo al passaggio di ruolo nella  scuola  cui  si
          riferisce il concorso. 
             1- bis. Hanno titolo, altresi', ad  essere  immessi  nei
          ruoli del personale direttivo degli istituti  e  scuole  di
          istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
          istituti d'arte, i docenti che, alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  abbiano  svolto  due  anni
          d'incarico di presidenza  negli  istituti  e  nelle  scuole
          medesimi, previo superamento di un  esame  sotto  forma  di
          colloquio, da indire entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo criteri e  modalita'
          che  saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione. 
             2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e
          1- bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento. 
             3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del
          50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti. 
             3- bis. La graduatoria relativa ai  docenti  di  cui  al
          comma 1- bis e' utilizzata  soltanto  dopo  che  sia  stata
          esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma
          1. 
             4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
          proprio  decreto,  termini,  criteri  e  modalita'  per  la
          compilazione delle graduatorie".