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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  3-1-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

((
1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso
))
((
1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
))
((
2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento
))
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
((
3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1- bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1
))
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie.