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LEGGE 23 giugno 1990, n. 168

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 17/7/1990
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Testo in vigore dal:  17-7-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dai seguenti:
" 2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), così come modificato dalla presente legge, è il seguente (si tenga presente che i commi 3 e 4 hanno cessato di avere effetto dal 1› gennaio 1990: si veda al riguardo il comma 1 dell'art. 2 della legge qui pubblicata):
"Art. 7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
(3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".