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DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323

Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/08/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 ottobre 1988, n. 426 (in G.U. 07/10/1988, n.236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1994)
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Testo in vigore dal:  17-7-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Supplenze del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario
1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
((
2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
))
((2))
((
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali
))
((2))
3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
((2))
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
((2))
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 giugno 1990, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990 e che dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.