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LEGGE 23 giugno 1990, n. 168

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 17/7/1990
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Testo in vigore dal: 17-7-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  ottobre  1988,  n.
426, e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  Nel  caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o  scuole
di  istruzione  primaria,  secondaria  ed  artistica, ivi compresi le
Accademie e i Conservatori, e delle  istituzioni  educative  statali,
appartenenti  alla  terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da'
luogo  alla  nomina  del  supplente  soltanto  quando   trattasi   di
sostituzioni  per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalita':
    a)  a  partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di  personale  ausiliario  ed  a  4
unita' di personale collaboratore;
    b)  a  partire  dal  secondo  assente  in  poi,  nelle scuole con
organico,  rispettivamente,  superiore  a  10  unita'  di   personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
  2-bis.  Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a
partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste
dal  medesimo  comma  2,  per  il  tempo  strettamente  necessario  e
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio  e  il  termine  delle
lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  ottobre  1988,  n.
426, e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  Nel  caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o  scuole
di  istruzione  primaria,  secondaria  ed  artistica, ivi compresi le
Accademie e i Conservatori, e delle  istituzioni  educative  statali,
appartenenti  alla  terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da'
luogo  alla  nomina  del  supplente  soltanto  quando   trattasi   di
sostituzioni  per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalita':
    a)  a  partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di  personale  ausiliario  ed  a  4
unita' di personale collaboratore;
    b)  a  partire  dal  secondo  assente  in  poi,  nelle scuole con
organico,  rispettivamente,  superiore  a  10  unita'  di   personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
  2-bis.  Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a
partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste
dal  medesimo  comma  2,  per  il  tempo  strettamente  necessario  e
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio  e  il  termine  delle
lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".