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LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

note: Entrata in vigore della legge: 28-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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Testo in vigore dal:  28-8-1990

Art. 12

(Pensione indiretta o di reversibilità)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.
3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 903/1965, è il seguente:
"CAPO III. - Prestazioni ai superstiti.
Art. 22. - L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
'Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12'".
- Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 18 della legge n. 1047/1957, è il seguente:
"Art. 18. - L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
Hanno diritto alla riversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata".
- Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 25 della legge 30 aprile n. 153/1969, è il seguente:
"Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva.
Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 218/1952 è il seguente:
"Art. 13. - Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
L'indennità non può essere inferiore a L. 22.500 né superiore a L. 67.500.
In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà".
- La legge n. 1047/1957 reca: "Estensione assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni".
- Il testo del comma 6 dell'art. 37 della legge n. 88/1989 è il seguente:
"6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni".