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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965
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Art. 13


Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
((L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 né superiore a lire 129.600))
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In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.