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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  7-2-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 13



Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
((25))


Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".
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AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10".