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LEGGE 21 ottobre 1988, n. 455

Depenalizzazione degli illeciti valutari.

note: Entrata in vigore della legge: 13/11/1988
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Testo in vigore dal:  13-11-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.