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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 543

Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 ottobre 1976, n. 689 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/1976)
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Testo in vigore dal:  12-8-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente "Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie";
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della predetta legge per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione delle disponibilità e attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il termine di tre mesi, stabilito per la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, è prorogato al 19 novembre 1976.