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LEGGE 30 aprile 1976, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1986)
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Testo in vigore dal:  1-10-1986
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Art. 2


Chiunque alla data del 3 dicembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 3 dicembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:
a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;
b) depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita; (2) c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;
d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.
Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.
È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.
L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d).
((L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti))
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Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 ottobre 1976, n. 689, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159".