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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 543

Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 ottobre 1976, n. 689 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/1976)
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Testo in vigore dal: 12-8-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  4  marzo  1976,  n.  31,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  30  aprile  1976,  n.  159,  contenente
"Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie";
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di provvedere ad una congrua
proroga del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della predetta
legge  per  la  presentazione  all'Ufficio  italiano  dei cambi della
dichiarazione  delle  disponibilita'  e  attivita'  di cui al secondo
comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con
il Ministro per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  tre  mesi,  stabilito  per la dichiarazione di cui
all'art.  2,  primo  comma,  della  legge  30 aprile 1976, n. 159, e'
prorogato al 19 novembre 1976.