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DECRETO-LEGGE 19 novembre 1976, n. 759

Modificazione all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1976, n. 863 (in G.U. 31/12/1976, n.348).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1976)
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Testo in vigore dal:  20-11-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Visto il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente anch'essa disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


La data del 19 novembre 1976 di cui all'art. 2, sub art. 3, della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituita con quella del 3 dicembre 1976.