stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1976, n. 759

Modificazione all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1976, n. 863 (in G.U. 31/12/1976, n.348).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1976)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-11-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  4  marzo  1976,  n.  31,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  30  aprile  1976,  n.  159,  contenente
disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
  Visto  il  decreto-legge  10  agosto  1976, n. 543, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8  ottobre  1976,  n.  689,  contenente
anch'essa disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di provvedere ad una congrua
proroga  del  termine  per  la presentazione all'Ufficio italiano dei
cambi  della dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile
1976,  n.  159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n.
689;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  i  Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con
l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  data  del 19 novembre 1976 di cui all'art. 2, sub art. 3, della
legge 8 ottobre 1976, n. 689, e' sostituita con quella del 3 dicembre
1976.