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LEGGE 18 giugno 1986, n. 308

Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca.

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Testo in vigore dal:  15-7-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Università della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
2. Alle autorità accademiche della Scuola normale è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'art. 1, comma 1:
Il D.P.R. n. 382/1980 concernente: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".