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LEGGE 18 giugno 1986, n. 308

Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca.

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Testo in vigore dal: 15-7-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  diploma  di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale
superiore  di  Pisa e' equipollente a tutti gli effetti con il titolo
di  dottore  di  ricerca  istituito  dal decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Universita'
della  Repubblica  italiana,  a  partire  dai  diplomi  rilasciati ai
perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
  2.  Alle  autorita' accademiche della Scuola normale e' affidato il
compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un
corretto fondamento scientifico-didattico.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 giugno 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  D.P.R.  n. 382/1980 concernente: "Riordinamento della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".