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LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2006)
Testo in vigore dal:  27-10-1982

Art. 6

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità


Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.