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LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2006)
Testo in vigore dal: 27-10-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Prestazioni

  La  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
geometri  di  cui  alla  legge  24 ottobre 1955, n. 990, e successive
modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
    1) indennita' una tantum;
    2) provvidenze straordinarie.
  Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I  trattamenti  pensionistici  decorrono  dal  primo  giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del
mese  successivo  al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto,
per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
  Le  pensioni  corrisposte  dalla  Cassa  non sono incompatibili con
altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al
quarto comma dell'articolo 22.