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LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2006)
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Testo in vigore dal:  27-10-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni


La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennità una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.