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LEGGE 12 agosto 1982, n. 545

Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

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Testo in vigore dal:  31-8-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, è elevato a L. 500.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA