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LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990)
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Testo in vigore dal:  31-8-1982
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Art. 3

Misura del contributo


A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potrà essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovrà essere garantito l'equilibrio finanziario.
L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attività professionale, è tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.
Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non può essere inferiore a L. 300.000 annue.
((1))

Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1982, n. 545 ha disposto (con l'articolo unico) che a decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui al quinto comma del presente articolo, è elevato a L. 500.000 annue.