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LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990)
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Testo in vigore dal: 12-11-1983
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Soppressione  dell'ENPAO  e  trasferimento  della  relativa  gestione
                              all'ENPAM

  Fino  a  quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con
criteri  unitari;  dei  trattamenti previdenziali delle categorie dei
liberi  professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni
a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trattamento   di   previdenza   delle  ostetriche  iscritte  all'Ente
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza delle ostetriche (ENPAO) e'
disciplinato dagli articoli seguenti.
  Alla  scadenza  del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente
nazionale  di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e'
sciolto  e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale
ENPAO  sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici  (ENPAM),  il  quale  provvedera'  alla  costituzione  di  una
gestione speciale per le ostetriche. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  12  settembre  1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla  L.  11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 4, comma
8)  che:  "Il  termine  previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile
1980,  n.  127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione
e  del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983".