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LEGGE 12 agosto 1982, n. 545

Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

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Testo in vigore dal: 31-8-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  decorrere  dal  1  gennaio 1981, l'importo minimo del contributo
personale,  di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile
1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 agosto 1982

                               PERTINI

                                               SPADOLINI - DI GIESI -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA