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LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal:  19-12-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità economica europea.
Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.
Esso è pari al:
a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;
b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
((Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità: 1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio; 2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda; 3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda; 4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984; 5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonché unità da ricerche))
.
((1))

La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.
Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.