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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 958

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

Testo in vigore dal:  12-2-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.