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LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal:  18-6-1982 al: 18-12-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità economica europea.
Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.
Esso è pari al:
a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;
b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
Il contributo è elevato al 3,20 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione di navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate se da carico liquido o gas liquefatto e a 3.000 tonnellate per le altre.
La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.
Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.