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LEGGE 22 aprile 1982, n. 168

Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal:  10-4-1985
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Art. 8


In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del 200 per cento.
Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.
Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:
a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;
b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.
Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.
Con effetto dal 1 gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'80 per cento. Rimane ferma la misura del 20 per cento per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "l'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo articolo 8, è stabilito nella misura del 300 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 9), che tale disposizione ha effetto "dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984".