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LEGGE 22 aprile 1982, n. 168

Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal: 24-4-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per
cento  della  imposta  sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8,
primo  comma,  n.  1),  del  decreto-legge  31  ottobre 1980, n. 693,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
nonche'  alle  imposte  ipotecarie e catastali nella misura fissa, le
cessioni   che   comportano  il  trasferimento  della  proprieta'  di
fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato, indipendentemente dalla data
della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da
imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per
le  cessioni  che  comportano  il  trasferimento  della proprieta' di
immobili  destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano
a  condizione  che  gli  acquirenti  siano  persone  fisiche  che non
acquistano  nell'esercizio  di  impresa,  arte  o professione, ovvero
cooperative  aventi  i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e
successive  modificazioni,  costituite  da  persone  fisiche  per  la
costruzione   o  l'acquisto  di  immobili  da  destinare  ad  uso  di
abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi
soggetto  il  trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad
uso  diverso  da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a
condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui
costituiscano  una  superficie non superiore al venticinque per cento
di quella totale dei piani fuori terra.
  Fino   alla  stessa  data  del  31  dicembre  1983,  sono  soggetti
all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle
imposte  ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della
proprieta'  di  fabbricati  o  porzioni di fabbricato di cui al comma
precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti
da  enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita'  commerciali  o agricole nei confronti di persone fisiche o
di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora
venga  trasferita  la proprieta' di immobili destinati ad abitazione,
nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento
della  proprieta'  di  immobili destinati ad uso diverso da quello di
abitazione sempreche' gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati
di  cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per
cento di quella totale dei piani fuori terra.
  La  disposizione  si  applica agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dopo  la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle
scritture  private  non  autenticate  presentate per la registrazione
dopo tale data.
  Qualora  gli  enti  e  le  imprese  indicati  nei  precedenti commi
intendano  trasferire  alle  condizioni, nei termini e con i benefici
ivi  indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre
condizioni  di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di
prelazione  entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
  Qualora  l'acquirente  di  uno degli immobili di civile abitazione,
che  risulti  occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto
delle  cessioni  e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo
comma  del  presente articolo e nell'articolo 2, receda dal contratto
stesso,  al  locatario  e' concesso in locazione prioritariamente, da
parte  dei  soggetti  gia' proprietari dell'alloggio ceduto, un altro
alloggio,  realizzato  mediante  il reinvestimento effettuato a norma
dell'articolo  2, nello stesso comune dove e' sito l'immobile oggetto
del  contratto per il quale e' stato esercitato il diritto di recesso
o in un comune confinante.
  Qualora  gli  immobili  acquistati  ai  sensi  dei precedenti commi
vengano  successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del
decorso  del  termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente
ufficio  del  registro  presso  cui  e'  stato  registrato  l'atto di
trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei
confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari
alla  differenza  tra  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta sul valore
aggiunto  e  quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia
stato  assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per
cento,   ovvero  le  ordinarie  imposte  di  registro,  ipotecarie  e
catastali  nel  caso che per il trasferimento precedente tali imposte
siano  state  applicate  in misura ridotta. Si applicano altresi' gli
interessi  di  mora  di  cui  alla  legge  26  gennaio 1961, n. 29, e
successive modificazioni.
  Le  disposizioni  agevolative previste dai precedenti commi primo e
secondo  si  applicano  altresi'  ai  trasferimenti  di  fabbricati o
porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i
criteri  di  cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive  modificazioni,  effettuati  da  persone  fisiche  che non
agiscono  nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti
di  persone  fisiche  a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31
dicembre   1983  e  che  nell'atto  di  trasferimento  il  compratore
dichiari,  a  pena  di decadenza, di non possedere altro fabbricato o
porzione   di  fabbricato  destinato  ad  abitazione  nel  comune  di
residenza  o  in  quello, se diverso, ove svolge la propria attivita'
prevalente,  di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito
delle   agevolazioni   previste   dal  presente  comma;  in  caso  di
dichiarazione  mendace  sono dovute le imposte nella misura ordinaria
nonche'  una  soprattassa  nella  misura  del  trenta per cento delle
imposte  stesse.  Si  applica la disposizione dell'ultimo periodo del
secondo comma del presente articolo.
  L'ammontare  delle  plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i
trasferimenti  effettuati  alle condizioni e nei termini previsti dai
commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e
reinvestito  nei  modi  indicati  nelle  lettere d) ed e) del secondo
comma del successivo articolo 2.