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LEGGE 31 marzo 1980, n. 144

Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali.

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Testo in vigore dal:  7-5-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, è aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potrà, in caso di necessità, essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.