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LEGGE 31 marzo 1980, n. 144

Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali.

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Testo in vigore dal: 7-5-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  iscritta  nello  stato di previsione del Ministero degli
affari   esteri   per   far   fronte   agli   oneri  derivanti  dalla
partecipazione  italiana  a  interventi  di solidarieta' in favore di
Paesi  colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n.
520,  e'  aumentata  a  partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto
stanziamento  potra',  in  caso  di  necessita', essere ulteriormente
integrato,  sia  nell'anno  1979  che  negli esercizi successivi, con
provvedimenti   di  prelievo  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese
impreviste.